Modalita’ di rilascio della carta d’identita’ elettronica e casi residuali

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modalita' di rilascio della carta d'identita' elettronica e casi residuali di rilascio del modello cartaceo per motivi eccezionali, diversi da quelli indicati nella circolare n. 8 del 5 settembre 2017

Data:

22 Marzo 2024

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Descrizione

Per opportuna conoscenza si informa che Il Ministero dell’Interno, con nota del 15 marzo 2024, in esito alla richiesta formulata da un ente locale circa la possibilità’ di rilasciare, su richiesta discrezionale dell’interessato, la carta d’identità non già in formato elettronico bensì con il precedente formato cartaceo ha comunicato quanto segue. Come riportato nelle circolari ministeriali numero 4 del 31 marzo 2017, 8 del 5 settembre 2017, ed 11 del 7 dicembre 2017, e 11-bis del 27 ottobre 2020, reperibili nella sezione circolari del sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici (https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari), le carte d’identità cartacee attualmente possono essere emesse solo ai cittadini iscritti nell’ Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) ed ai richiedenti protezione internazionale. Ed inoltre, ma soltanto in via estremamente residuale, per i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, partecipazione a concorsi o gare pubbliche. Per completezza delle informazioni, si comunica che in base all’articolo 5 paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide alla data del 31 agosto 2026. Al di fuori di tali speciali eccezioni, indicate nelle richiamate circolari, il decreto interministeriali 23 dicembre 015, che disciplina le ” Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica”, non contempla la possibilità di rilasciare, a discrezione del richiedente, il documento di riconoscimento personale anche con l’utilizzo del formato cartaceo. Si aggiunge, per completezza, che l’art. 3 del citato D. I. prevede che gli elementi  biometrici primari e secondari ( fotografia ed impronte del dito indice di entrambi le mani), acquisiti dall’operatore comunale al momento della richiesta della Carta d’identità elettronica (CIE) sono memorizzati nel microprocessore, integrato sul supporto fisico del documento per verificare l’autenticità e l’identità’ del titolare. In particolare, in relazione alle prescrizione contenute nel parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali n. 656 del 17 dicembre 2015, sul decreto interministeriale 23 dicembre 2015 e sopracitato, il dato relativo alle impronte e’ conservato ” per il tempo strettamente necessario alla produzione del documento”

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Pagina aggiornata il 25/03/2024, 14:25