Sanzioni e videosorveglianza per abbandono rifiuti

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DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116

Data:

20 Agosto 2025

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Descrizione

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

Per quel che riguarda l’abbandono di rifiuti:

  • si introduce la possibilità di arresto in flagranza differita anche per i reati ambientali più gravi, come disastro ambientale e traffico illecito di rifiuti;
  • vengono rafforzate le pene per l’abbandono e la gestione non autorizzata di rifiuti, con misure accessorie come la sospensione della patente, il fermo del veicolo e l’esclusione dall’Albo dei gestori ambientali per le imprese non in regola. Nel dettaglio, se si gettano per terra rifiuti di piccole dimensioni (sigarette, carta), scatta il pagamento di una sanzione da 80 a 320 euro, ma per lattine, bottiglie o sacchetti, oltre alla multa da 1.500 a 18.000 euro, è prevista la segnalazione alla Procura e la sospensione della patente da 1 a 4 mesi. Se poi l’abbandono avviene in aree sensibili, come fiumi o zone protette, o comporta un pericolo concreto per persone e ambiente, scatta l’arresto – anche differito entro 48 ore – con pene da sei mesi a cinque anni e mezzo, fino a sette anni nei casi più gravi. Per titolari d’impresa e responsabili di enti, inoltre, le multe vanno da 3.000 a 27.000 euro;
  • per contrastare l’abbandono di rifiuti da veicoli e accertare le violazioni, i comuni potranno utilizzare anche immagini di videosorveglianza, se presenti, fuori o dentro i centri abitati. Sarà sufficiente un fotogramma nitido della targa, acquisito da telecamere comunali, autostradali o private, per far scattare la sanzione. L’utilizzo di questo tipo di riprese consente di differire la contestazione e il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui sopra è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 20/08/2025, 11:28